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Legge 29 marzo 1993, n. 86 · Legge 29 marzo 1993, n. 86 — Concessione di un contributo a favore del Servizio sociale internazionale

Legge 29 marzo 1993, n. 86 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 provvede il Ministro degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'Ente, approvato in conformita' delle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attivita' dell'Ente.