Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 13
CAPO I RACCOLTA DEI FUNGHI
1. Ogni violazione delle norme adottate dalle regioni ai sensi del presente capo comporta la confisca dei funghi raccolti, fatta salva la facolta' di dimostrarne la legittima provenienza, e l'applicazione, da parte delle competenti autorita', della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire centomila, nonche', nei casi determinati dalle regioni, la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo
2. 2. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti norme penali qualora le violazioni alle disposizioni contenute nel presente capo costituiscano reato.
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- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 1
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 9
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 11
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 14
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 15
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 16
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 17
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 18
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 19
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 20
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 21
- Legge 23 agosto 1993, n. 352 Art. 22