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Legge 29 gennaio 1994, n. 87 · Legge 29 gennaio 1994, n. 87 — Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

Legge 29 gennaio 1994, n. 87 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. Le spese sostenute dalla Gestione ENPAS, dall'OPAFS e dall'Istituto postelegrafonici (IPOST), al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita prevista dall'articolo 3, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1995, sulla base delle effettive prestazioni erogate ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni interessate.