Legge 29 dicembre 1994, n. 747 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere alla data della loro entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dal paragrafo 4 dell'atto finale.