Legge 2 gennaio 1995, n. 12 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dallo scambio di note stesso.