Legge 2 gennaio 1995, n. 17 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo n. 10 alla convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, fatto a Strasburgo il 25 marzo 1992.