Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Art. 8
1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta e' comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale e' ridotto ad un biennio.
1. Se nel corso di ventiquattro mesi il rapporto fiduciario tra consiglio e giunta e' comunque posto in crisi, il quinquennio di durata in carica del consiglio regionale e' ridotto ad un biennio.