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Legge 12 aprile 1995, n. 116 · Legge 12 aprile 1995, n. 116 — Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

Legge 12 aprile 1995, n. 116 Art. 6Assistenza spirituale ai ricoverati

In KraftAmtlicher Text

1. L'assistenza spirituale ai ricoverati aventi parte nelle Chiese rappresentate dall'UCEBI e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo o nei pensionati, e' assicurata dalla Chiesa piu' vicina fra quelle rappresentate dall'UCEBI. L'accesso nei suddetti istituti dei ministri, designati dalle Chiese a prestare assistenza spirituale, e' libero e senza limiti di orario.

2. Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere alle Chiese suddette le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

3. Tale assistenza e' prestata senza alcun onere per lo Stato o per altri enti pubblici.