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Legge 12 maggio 1995, n. 210 · Legge 12 maggio 1995, n. 210 — Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro il reclutamento, l'utilizzazione, il finanziamento e l'istruzione di mercenari, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 4 dicembre 1989

Legge 12 maggio 1995, n. 210 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

1. E' punito secondo la legge italiana:

a) il cittadino che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4, salvo che ne venga concessa o accettata l'estradizione;

b) lo straniero che commette all'estero un reato previsto dagli articoli 3 e 4 esclusivamente nel caso in cui si trovi nel territorio dello Stato e non ne sia stata concessa o accettata l'estradizione.