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Legge 31 maggio 1995, n. 218 · Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 14Conoscenza della legge straniera applicabile

TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi' interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.