Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 16Ordine pubblico
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.
2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.