Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 22Scomparsa, assenza e morte presunta
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO II CAPACITA' E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE
1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.