Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 32Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IV RAPPORTI DI FAMIGLIA
1. In materia di nullita' e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o il matrimonio e' stato celebrato in Italia.