Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 35Riconoscimento di figlio
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IV RAPPORTI DI FAMIGLIA
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1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.
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2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale.
3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.