Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 41Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO V ADOZIONE
1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.