Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 56Donazioni
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO IX DONAZIONI
1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al momento della donazione.
2. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.
3. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.