Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 62Responsabilita' per fatto illecito
TITOLO III DIRITTO APPLICABILE CAPO XI OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI
1. La responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto che ha causato il danno.
2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.