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Legge 31 maggio 1995, n. 218 · Legge 31 maggio 1995, n. 218 — Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato

Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 66Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria

TITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED ATTI STRANIERI

In KraftAmtlicher Text

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorche' emanati da autorita' di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorita' che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.