Legge 31 maggio 1995, n. 218 Art. 73
TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
(( (Abrogazioni). ((
1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2 , 3 , 4 e 37, secondo comma , del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.