Legge 8 agosto 1995, n. 332 Art. 25
1. All' articolo 371-bis del codice penale , le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quattro anni". 2. All' articolo 371-bis del codice penale e' aggiunto il seguente comma: "Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".
Nota all'art. 25: - Il testo vigente dell' art. 371-bis del codice penale , come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.".
Verweist auf
- Legge 8 agosto 1995, n. 332 Art. 371