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Legge 8 agosto 1995, n. 335 · Legge 8 agosto 1995, n. 335 — Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare

Legge 8 agosto 1995, n. 335 Art. 9Fondi pensione aperti

In KraftAmtlicher Text

1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "; ove non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su base contrattuale collettiva".

2. Le disposizioni di cui all' articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 , e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali istitutivi di forme pensionistiche complementari.