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Legge 26 ottobre 1995, n. 479 · Legge 26 ottobre 1995, n. 479 — Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990

Legge 26 ottobre 1995, n. 479 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1.All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire sei milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.