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Legge 8 novembre 1995, n. 470 · Legge 8 novembre 1995, n. 470 — Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche

Legge 8 novembre 1995, n. 470 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 17, comma 3, della legge 9 dicembre 1986, n. 896 , le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: " a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".

2. I contributi, in ragione di una lira per ogni KWh, spettanti ai comuni e alle regioni ove hanno sede campi geotermici coltivati, sono aggiornati annualmente per un importo pari al 100 per cento dell'indice di variazione delle tariffe applicate dall'ENEL.

Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge n. 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "3. Sono altresi' dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 MW che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi: a) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ai comuni in cui e' compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione, assicurando, comunque, ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento; b) una lira per ogni KWh di energia elettrica prodotta nel campo geotermico alle regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione".