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Legge 25 novembre 1995, n. 505 · Legge 25 novembre 1995, n. 505 — Partecipazione italiana ad organismi internazionali e disposizioni relative ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri

Legge 25 novembre 1995, n. 505 Art. 7

In KraftAmtlicher Text

1. L'assemblea, composta dai soci onorari, ordinari e sostenitori, si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e in seduta straordinaria per le altre deliberazioni di sua competenza e ogni volta che il Presidente ne ravvisi la necessita' o a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei soci ordinari.

2. L'assemblea:

a) elegge a scrutinio segreto sei componenti del consiglio d'amministrazione, un membro del collegio dei revisori e i componenti del consiglio scientifico;

b) adotta i bilanci preventivi e consuntivi;

c) adotta lo statuto e le relative modifiche;

d) nomina i soci onorari e ammette i soci ordinari su proposta del consiglio d'amministrazione;

e) puo' eleggere un presidente onorario dell'Istituto.

3. Le delibere di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante.