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Legge 29 novembre 1995, n. 513 · Legge 29 novembre 1995, n. 513 — Modifica all'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane

Legge 29 novembre 1995, n. 513 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 , le parole: "residenti negli stessi comuni" sono sostituite dalle seguenti: "residenti in comuni montani".

AVVERTENZA: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le imprese e i datori di lavoro aventi sedi ed operanti nei comuni montani, in deroga alle norme sul collocamento della mano d'opera, possono assumere senza oneri previdenziali, a tempo parziale, ai sensi dell' art. 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , o in forma stagionale, coltivatori diretti residenti in comuni montani, iscritti allo SCAU".