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Legge 7 marzo 1997, n. 53 · Legge 7 marzo 1997, n. 53 — Disposizioni urgenti per la salvaguardia della Torre di Pisa

Legge 7 marzo 1997, n. 53 Art. 2Funzioni del Comitato

In KraftAmtlicher Text

1. Il Comitato di cui all'articolo 1 e' organo di consulenza del Governo per gli interventi di consolidamento e restauro della Torre. Esso, in particolare:

a) definisce, anche in deroga alla normativa vigente ed alle competenze collegiali in materia, il progetto di massima e quello esecutivo necessari al restauro della Torre, ed inoltre dispone in ordine all'attuazione dei necessari interventi;

b) indica i tempi e gli oneri necessari, in relazione ai progetti di cui alla lettera a);

c) indica i criteri di fruizione del monumento, compatibili con la sua tutela.

2. Il Comitato, nelle more dell'attuazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1, adotta, altresi', gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia della Torre di Pisa.

3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c), il Comitato puo' individuare e avvalersi di soggetti tecnici di comprovata idoneita' ed esperienza. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3.

4. Ogni sei mesi il Comitato presenta una relazione sulla attivita' svolta e sulle spese sostenute e da sostenersi al Presidente del Consiglio dei Ministri, che ne cura la trasmissione al Parlamento.