Legge 4 giugno 1997, n. 169 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto da ciascuno degli atti stessi.
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto da ciascuno degli atti stessi.