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Legge 5 giugno 1997, n. 147 · Legge 5 giugno 1997, n. 147 — Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

Legge 5 giugno 1997, n. 147 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. I lavoratori frontalieri italiani divenuti disoccupati a seguito di cessazione non a loro imputabile del rapporto di lavoro hanno diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione determinati ai sensi dell'articolo 3, qualora abbiano svolto in Svizzera un'attivita' soggetta a contribuzione secondo il regime ivi vigente di assicurazione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio dello stato di disoccupazione. Sono altresi' ammessi ai predetti trattamenti speciali i lavoratori frontalieri per i quali il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale risulti, da apposita dichiarazione del datore di lavoro, determinato da motivi economici e comunque non imputabili ai lavoratori stessi.