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Legge 16 giugno 1997, n. 177 · Legge 16 giugno 1997, n. 177 — Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) protocollo di adesione del Governo della Repubblica austriaca all'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; b) accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, firmata a Schengen il 19 giugno 1990 dai Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese, con atto finale e dichiarazioni, fatto a Bruxelles il 28 aprile 1995; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco relativo agli articoli 2 e 3 dell'accordo di adesione del Governo della Repubblica austriaca alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, fatto a Lisbona il 25 aprile 1997

Legge 16 giugno 1997, n. 177 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del protocollo di cui alla lettera a), dall'articolo 5 dell'accordo di cui alla lettera b) e dall'articolo 2 dell'accordo di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo articolo 1.