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Legge 31 luglio 1997, n. 249 · Legge 31 luglio 1997, n. 249 — Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

Legge 31 luglio 1997, n. 249 Art. 6Copertura finanziaria

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie gia' destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481 .

2. Secondo le stesse modalita' puo' essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attivita', un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorita' in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.