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Legge 28 agosto 1997, n. 285 · Legge 28 agosto 1997, n. 285 — Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza

Legge 28 agosto 1997, n. 285 Art. 3Finalita' dei progetti

In KraftAmtlicher Text

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalita':

a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della poverta' e della violenza, nonche' di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresi' della condizione dei minori stranieri;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche;

d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualita' della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversita', delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;

e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu' minori con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.