Legge 17 dicembre 1997, n. 433 Art. 13Documenti contabili delle pubbliche amministrazioni
Capo II DISPOSIZIONI SPECIFICHE E PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
1. Le amministrazioni pubbliche assicurano nel periodo transitorio, per i documenti contabili per i quali l'indicazione dei valori in EURO risulti particolarmente significativa, l'indicazione degli importi in lire e in EURO, anche ai fini della redazione di conti consolidati in EURO della pubblica amministrazione.