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Legge 27 dicembre 1997, n. 449 · Legge 27 dicembre 1997, n. 449 — Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 16Promozione del turismo

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO I INCENTIVI ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE

In KraftAmtlicher Text

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all' articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292 , per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.