Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Art. 31Rinvio ad altri provvedimenti da emanare entro il 31 dicembre 1997
TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA CAPO III DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DELLA BASE IMPONIBILE E PER L'EFFICIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
1. Dall'attuazione delle disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria sono assicurate nel complesso maggiori entrate nette in misura non inferiore a lire 2.500 miliardi per l'anno 1998, a lire 2.900 miliardi per l'anno 1999 e a lire 3.350 miliardi per l'anno 2000.
2. All' articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , la lettera i) e' sostituita dalla seguente: "i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;".
3. Nell'articolo 43, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , le parole: ", anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera c)," sono soppresse.
4. La disposizione di cui al comma 3 ha effetto dal 1 aprile 1998.