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Legge 27 dicembre 1997, n. 450 · Legge 27 dicembre 1997, n. 450 — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)

Legge 27 dicembre 1997, n. 450 Art. 5

CAPO IV NORME FINALI

In KraftAmtlicher Text

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituito dall' articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1998.