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Legge 6 marzo 1998, n. 40 · Legge 6 marzo 1998, n. 40 — Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

Legge 6 marzo 1998, n. 40 Art. 49Disposizioni finali

TITOLO VII Norme finali

In KraftAmtlicher Text

1. Nella prima applicazione delle disposizioni della presente legge si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonche' delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale.

2. All'onere conseguente all'applicazione del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi previsto.