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Legge 31 marzo 1998, n. 70 · Legge 31 marzo 1998, n. 70 — Benefici per le vittime della cosiddetta "banda della Uno bianca"

Legge 31 marzo 1998, n. 70 Art. 2Copertura finanziaria

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.