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Legge 31 marzo 1998, n. 73 · Legge 31 marzo 1998, n. 73 — Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO

Legge 31 marzo 1998, n. 73 Art. 4Proroga di termine

In KraftAmtlicher Text

1. Il termine del 28 febbraio 1997 previsto dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24 , e' prorogato al 31 agosto 1997.

Nota all'art. 4: - Il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1996, n. 644 (Disposizioni urgenti dirette a consentire alle amministrazioni dello Stato il completo utilizzo delle risorse assegnate dall'Unione europea per l'attuazione degli interventi di politica comunitaria in scadenza al 31 dicembre 1996), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n. 24 (testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1997), e' il seguente: "6. Per i programmi in scadenza al 31 dicembre 1996, la garanzia fidejussoria e' rilasciata entro la data del 28 febbraio 1997, pena la revoca del contributo".