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Legge 31 marzo 1998, n. 73 · Legge 31 marzo 1998, n. 73 — Disposizioni per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonche' il completamento dei progetti FIO

Legge 31 marzo 1998, n. 73 Art. 7Comunicazione al Parlamento

In KraftAmtlicher Text

1. Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati.

Nota all'art. 7: - Il regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 15 luglio 1988, n. L 185/9. Il territorio dell'obiettivo n. 1, di cui all'art. 8 del predetto regolamento, e' costituito da: "1. Le regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni NUTS (Nomenclatura delle unita' territoriali statistiche - n.d.r.) del livello II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del Nord, i dipartimenti francesi d'Oltremare ed altre regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1".