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Legge 30 luglio 1998, n. 301 · Legge 30 luglio 1998, n. 301 — Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ed i relativi privilegi ed immunita'

Legge 30 luglio 1998, n. 301 Art. 2Disposizioni generali sui privilegi e le immunita'

In KraftAmtlicher Text

1. I privilegi e le immunita' indicati negli articoli da 3 a 8 sono accordati alle istituzioni della OSCE nel loro interesse. All'immunita' puo' rinunciare il segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica.

2. I privilegi e le immunita' sono accordati ai soggetti interessati, non a loro personale vantaggio, ma per salvaguardare l'indipendenza dell'esercizio delle loro funzioni. All'immunita' si rinuncia in qualsiasi caso essa impedisca il corso della giustizia e ad essa si possa rinunciare senza pregiudicare lo scopo per il quale e' accordata. La decisione di rinunciare all'immunita' e' adottata:

a) per quanto riguarda i funzionari e il personale delle istituzioni della OSCE e i membri delle missioni della OSCE, dal segretario generale della OSCE di concerto con il presidente in carica;

b) per quanto riguarda il segretario generale della OSCE e l'alto commissario per le minoranze nazionali, dal presidente in carica.

3. Il Governo interessato puo' rinunciare all'immunita' per quanto riguarda i propri rappresentanti.