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Legge 19 ottobre 1998, n. 366 · Legge 19 ottobre 1998, n. 366 — Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica

Legge 19 ottobre 1998, n. 366 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

1. L'area di sedime delle ferrovie dismesse o in disuso e' utilizzata prioritariamente per la realizzazione di piste ciclabili. Alle regioni e' demandato il compito di individuare i tracciati ferroviari utilizzabili a tal fine e di programmare la realizzazione di itinerari ciclabili ad uso turistico seguendo i tracciati medesimi.

2. Gli argini dei fiumi e dei torrenti possono essere utilizzati, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, per la realizzazione di piste ciclabili.