Legge 25 giugno 1999, n. 205 Art. 13
(Modifica all' articolo 340 del codice di procedura penale ).
1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto".