Legge 12 luglio 1999, n. 237 Art. 13Abrogazione di norme
1. L'articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , relativo alla istituzione presso il Provveditorato generale dello Stato dell'Archivio delle pubblicazioni dello Stato, e' abrogato. Le pubblicazioni e le stampe di carte valori depositate presso il predetto Archivio sono trasferite alle istituzioni bibliotecarie e archivistiche nazionali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.
Nota all'art. 13: - L'art. 30 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 , cosi' recita: "Art. 30. - Alla dipendenza del Provveditorato generale e' istituito l'Archivio delle pubblicazioni dello Stato per conservare le pubblicazioni edite dallo Stato o col suo concorso, possibilmente dalla costituzione del Regno in poi, e tutte le stampe di cartevalori. Detto Archivio e' destinato anche a fornire agli studiosi che ne facciano richiesta, ragguagli bibliografici su determinati argomenti riferentisi alle raccolte dell'Archivio. Le pubblicazioni e gli stampati appartenenti all'Archivio delle pubblicazioni non possono, per qualsiasi motivo, essere portati fuori dai locali dell'Archivio medesimo".
Verweist auf
- Legge 12 luglio 1999, n. 237 Art. 30