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Legge 16 dicembre 1999, n. 479 · Legge 16 dicembre 1999, n. 479 — Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense

Legge 16 dicembre 1999, n. 479 Art. 21

CAPO VIII UDIENZA PRELIMINARE

In KraftAmtlicher Text

1. Dopo l' articolo 421 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 421-bis - (Ordinanza per l'integrazione delle indagini). - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento e' data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello. 2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1".