Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 6Abrogazione di norme
1. Sono abrogati l' articolo 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331 , l' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 26 settembre 1986, n. 599 , e l'articolo 15, commi 3 e 4, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 .
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro. Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 108 , 109 e 161, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): "Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato al sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell' art. 2377 del codice civile , se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea". "Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale". "Art. 161 (Norme abrogate). - 1. (Omissis). 2. Sono abrogati ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: l' art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ; gli articoli 21 e 22, secondo , terzo e quarto comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153 ; la legge 5 marzo 1985, n. 74 ; il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350; gli articoli 10 , 11 , 12 , 13 e 14 della legge 28 agosto 1989, n. 302; gli articoli 23 e 24 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 ; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 301 ; il decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302 , fatta salva la disciplina fiscale prevista dal comma 5 dell'art. 2; l'art, 2 della legge 21 febbraio 1991, n. 52; l'art. 6, commi 3 e 4 , l' art. 8, commi 1 , 2 e 2-bis , e l' art. 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 ; il capo II, sezione I, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 ; la legge 17 febbraio 1992, n. 154 , fatta eccezione per l' art. 10; il decreto del Ministro del tesoro 12 maggio 1992, n. 334 ". - Il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 reca: "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell' art. 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ".
Verweist auf
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 1
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 10
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 108
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 109
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 161
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 17
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 2
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 2377
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 36
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 42
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 8
- Legge 17 gennaio 2000, n. 7 Art. 9