Legge 27 gennaio 2000, n. 13 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.