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Legge 8 marzo 2000, n. 53 · Legge 8 marzo 2000, n. 53 — Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

Legge 8 marzo 2000, n. 53 Art. 23Compiti dei comuni

Capo VII TEMPI DELLE CITTA'

In KraftAmtlicher Text

1. I comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o in forma associata, le disposizioni dell' articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal presente capo, nei tempi indicati dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma 1, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta.

3. I comuni con popolazione non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le disposizioni del presente capo in forma associata.

Nota all'art. 23: - Il testo dell' art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni, e' riportato in nota all'art. 22.