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Legge 8 marzo 2000, n. 53 · Legge 8 marzo 2000, n. 53 — Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

Legge 8 marzo 2000, n. 53 Art. 27Banche dei tempi

Capo VII TEMPI DELLE CITTA'

In KraftAmtlicher Text

1. Per favorire lo scambio di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo dei servizi della citta' e il rapporto con le pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione della solidarieta' nelle comunita' locali e per incentivare le iniziative di singoli e gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendano scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarieta' e interesse, gli enti locali possono sostenere e promuovere la costituzione di associazioni denominate "banche dei tempi".

2. Gli enti locali, per favorire e sostenere le banche dei tempi, possono disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di servizi e organizzare attivita' di promozione, formazione e informazione. Possono altresi' aderire alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi che prevedano scambi di tempo da destinare a prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli cittadini o della comunita' locale. Tali prestazioni devono essere compatibili con gli scopi statutari delle banche dei tempi e non devono costituire modalita' di esercizio delle attivita' istituzionali degli enti locali.