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Legge 8 marzo 2000, n. 53 · Legge 8 marzo 2000, n. 53 — Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'

Legge 8 marzo 2000, n. 53 Art. 8Prolungamento dell'eta' pensionabile

Capo II CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI

In KraftAmtlicher Text

1. I soggetti che usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5, comma 1, possono, a richiesta, prolungare il rapporto di lavoro di un periodo corrispondente, anche in deroga alle disposizioni concernenti l'eta' di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve essere comunicata al datore di lavoro con un preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla data prevista per il pensionamento.