Legge 31 marzo 2000, n. 78 Art. 11Attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza
Capo II NORME IN MATERIA DI COORDINAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA
1. Per le Forze di polizia diverse dalla Polizia di Stato, l'istituzione, nonche' le dotazioni di personale e mezzi, di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati allo svolgimento di attivita' specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, sono disposte, su proposta del Ministro interessato, dal Ministro competente gerarchicamente, previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa procedura si provvede alla soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti, salvi i casi in cui la loro costituzione sia stata disposta con legge.